LA SPECIE IMPRENDITORIALE E LA SUA TUTELA di Sauro Pellerucci


1. Sulle tutele in una Repubblica liberale fondata sul lavoro.
Occidente. Inizio XXI secolo. Repubblica Italiana regolata dalla Legge Fondamentale del 1948.
La Costituzione Italiana riconosce come diritto dell’individuo il diritto al lavoro. Negli ultimi decenni del XX secolo si è parlato di piena occupazione richiamando politiche keynesiane di intervento pubblico che affianchino l’opera del privato al fine di poter riconoscere tale diritto al maggior numero possibile di cittadini.
La qualifica di cittadino sottintende la possibilità di godere dei diritti riconosciuti dalla comunità ad ogni singolo individuo.
La Legge Fondamentale dello Stato denominata Costituzione non afferma che il compito di fornire posti di lavoro spetti esclusivamente all’Ente Statale e prevede la possibilità/opportunità che singoli cittadini intraprendano attività economiche regolate dal Diritto Privato. Tali Imprese debbono partecipare allo sviluppo della comunità statale, sottostare e partecipare all’interesse pubblico.
Ogni cittadino ha il diritto di intraprendere un’attività economica partendo da paritetiche e democratiche opportunità. Ogni cittadino che non intende o non può farsi carico di un’iniziativa economica ha il diritto di essere inquadrato in una tipologia contrattuale prevista dalle Leggi che regolano il Mercato del Lavoro e divenire dipendente di altrui attività, pubblica o privata.
Qualsiasi posizione assunta dal lavoratore dipendente dall’iniziativa altrui è strettamente regolamentata nella forma e nella sostanza.
Il rapporto tra l’iniziativa privata e la partecipazione all’interesse pubblico è fissata in termini economici e sociali.
Il termine Imprenditore identifica “colui che organizza i mezzi di produzione…”, genera visioni fortemente contrastanti, accomuna soggetti in posizioni e con mentalità differenti ed è inteso sempre riferito a soggetto umano, individuale e privato.
Non sembra vi siano forti opposizioni sulla seguente definizione/interpretazione del ruolo imprenditoriale: “L’Imprenditore fornisce ed organizza i mezzi di produzione al primario scopo di produrre ricchezza per sè ed al secondario scopo di assolvere ad un compito legato all’interesse pubblico. L’interesse pubblico che riceve beneficio dall’attività dell’imprenditore è riassumibile in una partecipazione monetaria al mantenimento della collettività, tramite le imposte, ed in una partecipazione alla soddisfazione del diritto al lavoro del cittadino.”
Tale diritto porta con sè il riconoscimento di altri diritti legati alla tutela delle condizioni lavorative e della salute pubblica. La qualifica di dipendente genera, quindi, un’aggiuntività di diritti sconosciuti ai cittadini che non godono di un’attività lavorativa.
L’ingresso nel mondo del lavoro tramite contratti diversi, genera diversi diritti.
Normalmente al crescere delle responsabilità corrisponde uno scemare delle garanzie e dei diritti. Tanto più alto è il numero dei colleghi con i quali dividere le responsabilità, tanto maggiori sono le tutele.
Tanto il ruolo rivestito è più vicino al vertice aziendale, tanto minori le tutele contrattuali.

In questo quadro due figure risultano assolutamente non tutelate:
1.Cittadini Disoccupati;
2.Cittadini Imprenditori.

(dicembre 2003 - novembre 2004)


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